Cosa si intende con “Insieme di macchine”?

Ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, si parla di un insieme di macchine se singole macchine sono funzionalmente collegate e/o disposte in modo da essere considerate un’unità chiusa.

Per verificare se esista un insieme di macchine, si chiarisce se esiste una relazione con la tecnica di produzione e/o di sicurezza.

1. Relazione con la tecnica di produzione?

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No Dichiarazione di conformità UE e marcatura CE delle singole macchine

2. Relazione con la tecnica di produzione?

Insieme di macchine ai sensi della Direttiva Macchine, dichiarazione di conformità UE e marcatura CE per l’insieme di macchine
No Dichiarazione di conformità UE e marcatura CE delle singole macchine

Se esiste un “Insieme di macchine” e deve essere rilasciata una Dichiarazione di conformità CE, viene considerato fabbricante colui che incorpora o fa incorporare l’“insieme di macchine” da singole macchine o quasi-macchine. Questo può essere sia il fabbricante di una singola macchina o della quasi-macchina che l’operatore dell’“insieme di macchine” risultante. È di fondamentale importanza regolamentare questo aspetto contrattualmente, in quanto, altrimenti, l’operatore viene considerato il fabbricante.

Colui che compare come fabbricante dell’“insieme di macchine”, si assume la responsabilità che l’insieme, in quanto unità indivisibile, sia conforme ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute della Direttiva Macchine (DM) 2006/42/CE.

I compiti del fabbricante dell’“insieme di macchine” comprendono:

  1. Creazione del Fascicolo tecnico: secondo l’Allegato VII della Direttiva Macchine (DM) 2006/42/CE, il fabbricante elabora il Fascicolo tecnico richiesto.
  2. Valutazione e riduzione del rischio: l’attenzione si concentra soprattutto sulle interfacce tra le macchine collegate.
  3. Redazione delle istruzioni per l’uso: il fabbricante redige le istruzioni complete per l’uso per l’intero “insieme di macchine”. Fanno parte della documentazione globale anche le istruzioni per l’uso e la manutenzione per le singole macchine.
  4. Esecuzione della procedura di valutazione della conformità: secondo l’articolo 12 e gli Allegati VIII-X della Direttiva Macchine (DM) 2006/42/CE, il fabbricante effettua la procedura corrispondente per la valutazione della conformità dell’“insieme di macchine”.
  5. Creazione e firma della Dichiarazione di conformità CE: secondo l’Allegato II della Direttiva Macchine (DM) 2006/42/CE il fabbricante elabora la Dichiarazione di conformità CE per l’”insieme di macchine”.
  6. Apposizione della targhetta e della marcatura CE: il fabbricante appone una targhetta particolare con le informazioni obbligatorie e la marcatura CE sull’“insieme di macchine” secondo l’Allegato III della Direttiva Macchine (DM) 2006/42/CE.
  7. Integrazione della documentazione: le dichiarazioni di conformità CE e le istruzioni per l’uso per macchine finali nonché le dichiarazioni di incorporazione e le istruzioni per l’assemblaggio per quasi-macchine incorporate nell’“insieme di macchine”, vengono aggiunte al Fascicolo tecnico per l’“insieme di macchine”.

È importante seguire con attenzione tali passaggi per garantire la sicurezza e la conformità dell’”insieme di macchine”.

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